Cos'è
L’abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc. 3. Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio agli artt. 14 e 15, chi intende procedere all’abbattimento di alberature, così come individuate all’art. 5, deve inoltrare al Comune una comunicazione compilata su moduli predisposti dal Comune, nella quale vengano descritte le caratteristiche della pianta stessa e le motivazioni di tale intenzione