Cos'è
L'accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione o di ottenere copia di documenti amministrativi (con le eccezioni
previste a livello normativo) materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica
amministrazione. Per "documento amministrativo" s'intende (ai sensi dell'art.22 L.241/1990) "... ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di atto, anche interno o non relativo ad uno
specifico procedimento, detenuto da una pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse...". La
pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso agli
atti. Nel caso in cui il diritto riguardi un documento che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale (ai sensi degli articoli 12 e 42 del D.Lgs n.33 del 14 marzo
2013) esso non segue l’iter dell’accesso agli atti in quanto si tratta di Accesso civico. Responsabile del procedimento è
l’Ufficio o il Settore che ha formato l’atto oggetto della richiesta o che lo detiene in maniera stabile. La richiesta deve
essere sempre motivata e l’oggetto della richiesta deve essere ben individuato.